Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia by Nadan Petrovic

Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia by Nadan Petrovic

autore:Nadan Petrovic
La lingua: eng
Format: epub
ISBN: 9788891738929
editore: Franco Angeli Edizioni
pubblicato: 2016-05-27T16:00:00+00:00


2.4. Il decreto legislativo n. 25/2008

Il decreto legislativo 25/2008, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE relativa alle «procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», modifica radicalmente le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato intervenendo in merito al trattenimento del richiedente e afferendo quindi all’intero impianto nazionale dell’accoglienza così come definito dalla legge 189/0220.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, in conformità ai due differenti status introdotti dalla Direttiva “qualifiche”, la domanda d’asilo, in base al decreto, assume la denominazione di «domanda di protezione internazionale». L’espressione «domanda di asilo» viene infatti sostituita con la «domanda di protezione internazionale», riferendosi alla presentazione di una istanza di protezione diretta ad ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Allo stesso modo, la definizione «richiedente protezione internazionale» sostituisce la dicitura «richiedente asilo» che, tuttavia, non scompare del tutto dalla normativa (nello stesso decreto legislativo n. 25/2008 si disciplinano i «centri di accoglienza per richiedenti asilo») né tantomeno dalla dottrina e dal lessico comune.

Negli articoli 26-32 del decreto è dettagliata altresì la procedura di esame della domanda la cui presentazione avviene presso la Questura o il posto di polizia di frontiera che inoltra la domanda alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, preposte all’esame delle singole istanze come già è previsto dalla legge 189/0221. La presentazione della domanda è propedeutica all’avvio delle procedure per la determinazione dello Stato competente all’analisi della stessa e al rilascio, al richiedente, di un attestato (nel caso sia inviato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo o in un centro di trattenimento) oppure di un permesso di soggiorno della durata di tre mesi rinnovabile fino al perfezionamento della procedura (nel caso non ne venga disposta l’accoglienza nei summenzionati centri). Il decreto abolisce altresì la doppia procedura prevista dalla normativa precedente nonché la suddivisione tra trattenimento facoltativo e obbligatorio. Sono previsti, infine, tempi più brevi per decidere in merito ad alcune istanze specifiche, come nei casi di:

- «domande palesemente fondate»;

- «domande presentate da richiedenti appartenenti alle categorie vulnerabili»;

- «domande presentate da richiedenti per il quali sono stati disposti l’accoglienza in un CARA o il trattenimento in un CPT, fatto salvo il caso in cui l’accoglienza sia disposta per verificare o accertare l’identità del richiedente».

L’istruttoria compiuta dalle Commissioni territoriali ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, comporta la valutazione, caso per caso, della sussistenza di «atti di persecuzione» che, elencati all’art. 9 della Direttiva europea sulle procedure, devono essere sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione importante dei diritti umani e, comunque, riconducibili ai motivi individuati dalla Convenzione di Ginevra.

Mediante il decreto viene inoltre abolito lo strumento del riesame. Durante la procedura d’esame della domanda, lo straniero ha infatti il diritto di rimanere nel territorio dello Stato. La domanda che non è stata presentata tempestivamente non può essere respinta, bensì esaminata tenendo conto della situazione individuale e della situazione nel Paese di origine. Il decreto inoltre non prevede che la domanda sia considerata automaticamente inammissibile se il richiedente proviene da un Paese considerato sicuro. La Commissione



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